EUROPAFORUM
FOCUS
L'EUROPARLAMENTO
POTERE LEGISLATIVO
Il Parlamento europeo condivide il potere legislativo equamente con il Consiglio dell'Unione europea. Esso ha dunque facoltà di adottare le leggi comunitarie (direttive, regolamenti, decisioni, ecc). Può approvare, modificare o respingere il contenuto della normativa comunitaria.
Come si svolge in pratica il lavoro legislativo?
In seno a una commissione parlamentare, il deputato elabora una relazione su una proposta di "testo legislativo" presentata dalla Commissione europea, la quale ha il monopolio dell'iniziativa normativa. La commissione parlamentare vota su tale relazione, eventualmente modificandola. Il Parlamento definisce la propria apportando modifiche al testo e votandolo in Aula. Questo processo viene ripetuto una o più volte, a seconda del tipo di procedura e in base al raggiungimento o meno di un accordo con il Consiglio.
Per l'adozione degli atti legislativi, si distinguono la procedura legislativa ordinaria (codecisione), che pone il Parlamento allo stesso livello del Consiglio, e le procedure legislative speciali, che si applicano esclusivamente a casi specifici in cui il Parlamento svolge soltanto un ruolo consultivo.
Va rilevato che, in effetti, per le questioni cosiddette sensibili (fiscalità, politica industriale, politica agricola, ecc.), il Parlamento europeo esprime soltanto un parere consultivo: si tratta della procedura di consultazione. In taluni casi, il trattato prevede l'obbligo di consultazione del Parlamento, in quanto richiesto dalla base giuridica, e la proposta legislativa può entrare in vigore soltanto allorché il Parlamento ha espresso il proprio parere. In questo caso, il Consiglio non ha la facoltà di prendere una decisione autonomamente.
Il Parlamento dispone anche di un potere di iniziativa politica.
Esso può chiedere alla Commissione di presentare proposte legislative al Consiglio. Partecipa inoltre concretamente all'elaborazione di nuovi testi legislativi, in quanto esamina il programma di lavoro annuale della Commissione, indicando quali leggi riterrebbe auspicabili.
Le procedure per promulgare nuove leggi dell'UE sono tre:
La differenza principale tra loro deriva dal modo in cui il Parlamento interagisce con il Consiglio. Nell'ambito della procedura di consultazione, il Parlamento si limita ad esprimere il proprio parere; nell'ambito della procedura di codecisione, il Parlamento condivide i poteri con il Consiglio. La Commissione europea, quando propone una nuova legge, deve scegliere quale procedura seguire. La scelta dipende, in linea di massima, dalla «base giuridica» della proposta, cioè dall'articolo del trattato su cui essa si basa.
Più dettagliatamente, le tre procedure sono le seguenti:
Consultazione
Nell'ambito della procedura di consultazione, la Commissione trasmette la propria proposta al Consiglio e al Parlamento ma è il Consiglio che consulta ufficialmente il Parlamento e altre istituzioni come il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, i cui pareri costituiscono parte integrante del processo decisionale dell'UE.
In alcuni casi, la consultazione è obbligatoria perché lo richiede la base giuridica e la proposta non può diventare legge se il Parlamento non ha espresso un parere. In altri casi la consultazione è facoltativa e la Commissione si limita a suggerire che il Consiglio consulti il Parlamento.
In ognuno dei casi, il Parlamento può:
Se il Parlamento chiede emendamenti, la Commissione deve esaminare le modifiche che esso propone. Se accetta del tutto o in parte gli emendamenti proposti deve trasmettere al Consiglio la proposta modificata.
Il Consiglio esamina la proposta modificata e decide se adottarla così com'è o modificarla ulteriormente. Questa procedura, come tutte le altre, prevede che, se il Consiglio decide di modificare la proposta della Commissione, deve farlo all'unanimità.
Si ricorre alla procedura di consultazione nei seguenti settori:
In alcune materie, come quella fiscale, le decisioni del Consiglio devono essere prese all'unanimità.
Il parere conforme
La procedura del parere conforme implica che il Consiglio deve ottenere il consenso del Parlamento europeo affinché possano essere prese alcune decisioni che rivestono particolare importanza.
La procedura è analoga a quella utilizzata nel caso della consultazione con l'unica differenza che il Parlamento non può emendare una proposta: deve accettarla o respingerla. L'accettazione («parere conforme») deve avvenire a maggioranza assoluta.
Si ricorre alla procedura del parere conforme nei seguenti settori:
Codecisione
Nella procedura di codecisione, il Parlamento e il Consiglio condividono il potere legislativo. La Commissione trasmette la propria proposta ad entrambe le istituzioni che la leggono e la discutono due volte in successione. Se non viene raggiunto un accordo, ci si rivolge ad un comitato di conciliazione, formato da un numero uguale di rappresentanti del Consiglio e del Parlamento. Partecipano alle riunioni del comitato e contribuiscono al dibattito anche alcuni rappresentanti della Commissione. Quando il comitato ha raggiunto un accordo, il testo concordato viene trasmesso al Parlamento e al Consiglio per una terza lettura, affinché essi possano infine adottare la legge.
POTERE DI BILANCIO
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione costituiscono insieme l'autorità di bilancio dell'Unione europea che stabilisce annualmente le spese e le entrate di quest'ultima. La procedura di esame, e successivamente di approvazione, del bilancio si svolge da giugno a fine dicembre. Per quanto riguarda le spese obbligatorie (ad esempio, le spese agricole e quelle legate ad accordi internazionali), spetta al Consiglio la decisione definitiva.
Sulle spese cosiddette "non obbligatorie" (spese diverse), è il Parlamento a decidere in stretta collaborazione con il Consiglio. Il Parlamento europeo e il Consiglio debbono rispettare i massimali di spesa annuali fissati nelle prospettive finanziarie pluriennali.
Il principio dell'annualità del bilancio significa che quest'ultimo è approvato per un anno (l'esercizio finanziario inizia il 1º gennaio e si conclude il 31 dicembre). La Commissione redige un progetto preliminare di bilancio che sottopone all'esame del Consiglio dell'Unione europea. Su tale base, quest'ultimo adotta un progetto di bilancio che trasmette al Parlamento per una prima lettura. Il Parlamento europeo modifica il progetto di bilancio sulla base delle proprie priorità politiche, rinviandolo quindi al Consiglio, il quale può a sua volta modificarlo prima di inviarlo nuovamente al Parlamento. Il Parlamento approva o respinge il bilancio in seconda lettura. È il Presidente del Parlamento che approva definitivamente il bilancio.
Nel corso della procedura di bilancio, il Parlamento apporta modificazioni ed emendamenti al progetto di bilancio proposto dal Consiglio e dalla Commissione. L'esecuzione del bilancio è subordinata alla firma del Presidente del Parlamento europeo. La commissione per il controllo dei bilanci assicura il costante monitoraggio delle spese dell'Unione. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio.
POTERE DI CONTROLLO
Il Parlamento europeo dispone di un importante potere di controllo sulle attività dell'Unione europea.
Gli strumenti di controllo di cui il Parlamento dispone sono:
Le inchieste
Il Parlamento europeo ha inoltre la facoltà, nei confronti degli Stati membri, di istituire commissioni d'inchiesta in caso di infrazione o di applicazione scorretta del diritto comunitario. È stata istituita, ad esempio, una tale commissione durante la crisi della "mucca pazza", un provvedimento che avrebbe successivamente portato all'istituzione di un'Agenzia veterinaria europea.
Diritto di ricorso del Parlamento europeo dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
Ricorso per annullamento di un atto legislativo che pregiudicherebbe le prerogative parlamentari
Ricorso per carenza nei confronti della Commissione o del Consiglio dell'Unione in caso di mancato adempimento ai loro obblighi.
Il diritto di petizione dei cittadini
Ogni cittadino europeo ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento e di chiedere il risarcimento di danni subiti in relazione a questioni che rientrano nell'ambito di attività dell'Unione europea. Il Parlamento nomina pertanto un mediatore che si occupa dei reclami di singoli cittadini nei confronti delle istituzioni o degli organi comunitari onde arrivare a una soluzione amichevole.
Controllo finanziario
Il Parlamento europeo dispone inoltre di un potere di controllo in ambito economico e monetario. Il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea possono essere nominati dal Consiglio soltanto previo parere conforme del Parlamento. Il Presidente della BCE illustra la relazione annuale dinanzi al Parlamento europeo riunito in seduta plenaria.
Il controllo esercitato su Commissione e Consiglio
Il Parlamento europeo esercita un controllo democratico sulla Commissione e, entro certi limiti, anche sull'attività del Consiglio.
Esaminando tali documenti il Parlamento esercita un potere di controllo specializzato.
Il Parlamento e il Consiglio europeo