FOCUS - Bilancio
Le disposizioni finanziarie, applicabili alle entrate e alle spese comunitarie, figurano nel titolo II (articoli 268 - 280) della parte V del trattato che istituisce la Comunità europea (CE). Queste disposizioni riguardano in particolare i seguenti aspetti:
Il trattato che istituisce l'Unione europea stabilisce che sono a carico del bilancio le spese amministrative e, tranne decisione unanime contraria del Consiglio, le spese operative derivanti dall'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (secondo e terzo pilastro).
Entrate del bilancio
Il trattato CE stabilisce che le entrate del bilancio generale dell'UE sono costituite da due categorie principali: le risorse proprie e le altre entrate. La maggior parte del bilancio è finanziata dalle risorse proprie:
Le altre entrate comprendono, tra l'altro, l'eccedenza dell'anno precedente, i contributi dei paesi terzi ai programmi europei e i contributi del personale delle istituzioni europee.
L'Unione europea non riscuote direttamente alcuna imposta. Il suo bilancio è pertanto finanziato mediante quattro "risorse proprie" messe a disposizione dagli Stati membri previa consultazione del Parlamento europeo.
Le quattro "risorse proprie" sono le seguenti:
Spese del bilancio
Al centro del prossimo quadro finanziario 2007-2013 troviamo la crescita e la competitività. Per salvaguardare il tenore di vita dei cittadini europei, è essenziale migliorare la competitività dell'Unione, ridare slancio all'economia europea e creare più posti di lavoro di migliore qualità, dare vita al concetto di cittadinanza europea perfezionando lo spazio di libertà, di giustizia e di sicurezza, nonché rafforzare il ruolo dell'Unione nel mondo. La presenza di un quadro finanziario solido garantisce la possibilità di affrontare queste sfide.
Nel luglio 2004, la Commissione ha presentato le prime proposte di azione per il prossimo quadro finanziario 2007-2013. Queste proposte comprendono una nuova struttura delle spese che corrisponde meglio alle nuove sfide e alle nuove priorità dell'Unione:
1. La rubrica 1 (Crescita sostenibile) si divide in due componenti distinte, ma collegate tra loro:
1a. La competitività per la crescita e l'occupazione, che raggruppa le spese destinate alla ricerca e all'innovazione, all'istruzione e alla formazione, alle reti dell'UE, al mercato interno e alle sue politiche associate.
1b. La coesione per la crescita e l'occupazione, che mira a sostenere la convergenza degli Stati membri e delle regioni meno sviluppate, la strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile al di fuori delle regioni meno ricche, e la cooperazione interregionale.
2. La rubrica 2 (Conservazione e gestione delle risorse naturali) comprende le politiche agricole comuni e la pesca, lo sviluppo rurale e le misure ambientali, in particolare Natura 2000. Sull'importo destinato alla politica agricola comune (PAC) è stato raggiunto un accordo durante il Consiglio europeo di Bruxelles dell'ottobre 2002.
3. La nuova rubrica 3 (Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia) riflette l'importanza crescente e i nuovi compiti attribuiti all'Unione nei settori della giustizia e degli affari interni, della protezione delle frontiere, della politica in materia di immigrazione e asilo, della salute pubblica e della protezione dei consumatori, della cultura e della gioventù, dell'informazione e del dialogo con i cittadini. Questa rubrica comprende anche il Fondo di solidarietà e di reazione rapida dell'Unione.
4. La rubrica 4 (L'Unione europea come partner globale) copre tutte le azioni esterne, compresi gli strumenti di preadesione, l'integrazione del Fondo europeo di sviluppo (FES) nel bilancio dell'Unione, e le riserve attuali destinate all'aiuto d'urgenza e alla garanzia di prestiti.
5. La rubrica 5 (Amministrazione) comprende le spese per la Commissione, le altre istituzioni, nonché le pensioni e le scuole europee.
Infine, il quadro proposto include importi di compensazione per il futuro allargamento dell'Unione.
La procedura di bilancio
La procedura di bilancio è un esercizio annuale, articolato nelle seguenti tappe:
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Data |
Attività |
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Entro il 1° luglio |
Ogni istituzione stabilisce il proprio stato previsionale dettagliato delle spese, che la Commissione raggruppa nel progetto preliminare di bilancio. |
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Entro il 5 ottobre |
Il Consiglio dei ministri delibera sul progetto preliminare per stabilire il progetto di bilancio (dopo una concertazione preventiva con il Parlamento sulle spese obbligatorie). |
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Entro 45 giorni |
Il Parlamento esamina il progetto di bilancio. Possono verificarsi tre eventualità : |
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Entro 15 giorni |
In seconda lettura, il Consiglio esamina i punti sollevati dal Parlamento. |
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A fine procedura |
Il silenzio del Parlamento equivale a un'approvazione. Il Parlamento ha il diritto di modificare o respingere le modifiche apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti per le spese non obbligatorie (nei limiti del TMA) a maggioranza assoluta dei membri e di tre quinti dei suffragi espressi. Il rigetto del bilancio richiede la maggioranza assoluta dei membri e due terzi dei suffragi espressi. |
La distinzione tra spese obbligatorie (SO) e spese non obbligatorie (SNO) determina la divisione del potere di bilancio tra il Parlamento e il Consiglio. Le SO sono le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti decisi in virtù di quest'ultimo. Le altre spese di bilancio sono di natura non obbligatoria.
PRINCIPI FINANZIARI
Il bilancio generale delle Comunità europee è disciplinato da una serie di principi finanziari. Si tratta dei principi di unità e di verità del bilancio, di annualità, di pareggio, di unità di conto, di universalità, di specializzazione, di sana gestione finanziaria e di trasparenza.
Il principio dell'unità e della verità del bilancio
Tutte le entrate e le uscite devono trovarsi in un unico documento di bilancio al fine di garantire un controllo efficace delle condizioni di utilizzazione delle risorse comunitarie. Alcuni elementi finanziari delle Comunità hanno un regime speciale, come il Fondo europeo di sviluppo (FES), alimentato direttamente dai contributi degli Stati membri in funzione del PNL, o gli organismi decentrati della Comunità (agenzie europee) che dispongono del loro bilancio e ricevono nella maggioranza dei casi sovvenzioni a carico del bilancio.
Infine, il Consiglio ha aggiunto a questo principio quello della verità del bilancio che impone all'autorità di bilancio di iscrivere soltanto gli stanziamenti che potranno essere effettivamente eseguiti.
Il principio dell'annualità
Tale principio stabilisce il vincolo delle operazioni ad un esercizio annuale, in modo da agevolare il controllo dell'attività dell'esecutivo comunitario.
Tuttavia, è spesso necessario realizzare azioni pluriennali. In tal caso, ci si richiama al concetto di stanziamenti dissociati, che si dividono in stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento:
- Gli stanziamenti d'impegno coprono, durante l'esercizio in corso, il costo totale degli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende per più di un esercizio;
- Gli stanziamenti di pagamento coprono, a concorrenza dell'importo iscritto in bilancio, le spese che derivano dall'esecuzione degli impegni contratti nel corso dell'esercizio e/o degli esercizi precedenti e sono oggetto di un'autorizzazione finanziaria annuale.
Il principio del pareggio
Le entrate devono essere pari alle uscite. La Comunità non è autorizzata a ricorrere a prestiti per coprire il disavanzo. Quando è adottato il bilancio, vi è un perfetto equilibrio tra entrate e uscite.
Tuttavia, il bilancio è, per definizione, un bilancio di previsione, sia per le entrate che per le uscite. Non è quindi improbabile che l'esecuzione si discosti dalla previsione. In tale eventualità possono profilarsi due casi:
- il saldo è positivo e c'è un'eccedenza. È il caso più comune. L'eccedenza viene allora riportata come entrata all'esercizio successivo e si riduce in proporzione la richiesta di fondi agli Stati membri;
- il saldo è negativo, c'è un deficit. Questo caso, piuttosto eccezionale, comporterà l'iscrizione di una spesa al bilancio successivo.
Esiste un meccanismo che consiste nel finanziare nuove spese anticipando su economie che saranno realizzate in corso d'esercizio. Si tratta della riserva negativa: si iscrive in bilancio un importo negativo che dovrà essere controbilanciato in corso d'esercizio mediante storni dai capitoli che si riveleranno eccedentari.
Il principio dell'unità di conto (articolo 16 RF)
L'utilizzazione dell'euro è un principio assoluto, sia per la formazione del bilancio e i rendiconti, sia per l'esecuzione del bilancio. Sono ammesse solo due eccezioni per i fabbisogni di tesoreria debitamente giustificati dal contabile e per le casse degli anticipi (la regolarizzazione di bilancio è quindi effettuata in euro).
Il principio dell'universalità
Secondo il principio dell'universalità del bilancio, che non deriva direttamente dai trattati, le entrate del bilancio servono a finanziare indistintamente tutte le spese. Questo principio implica due regole caratteristiche del diritto finanziario: la non assegnazione e la non contrazione.
La regola della non assegnazione prevede che le entrate del bilancio non debbano essere assegnate a spese determinate. Vengono tuttavia tollerate eccezioni a tale regola, per esempio per i contributi di alcuni Stati terzi ad alcuni programmi di ricerca.
La regola della non contrazione prevede che le entrate e le spese debbano essere iscritte in bilancio per l'importo integrale, senza contrazione tra di loro. Sono ammesse solo eccezioni di ordine tecnico finalizzate a semplificare la procedura.
Lo scarto tra gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento è misurato mediante gli impegni residui (RAL - saldo residuo). Essi rappresentano lo sfalsamento temporale tra il momento in cui gli impegni sono contratti e il momento in cui i corrispondenti pagamenti vengono liquidati.
Sono ammesse deroghe al principio dell'annualità mediante il sistema dei riporti di stanziamenti:
- gli stanziamenti non utilizzati alla fine dell'esercizio per il quale sono iscritti sono di norma annullati. A titolo eccezionale, possono essere riportati;
- gli stanziamenti non dissociati che corrispondono a impegni giuridici contratti in chiusura di esercizio sono riportati di diritto al solo esercizio successivo;
- per quanto riguarda le entrate, ogni eventuale eccedenza rispetto all'insieme delle spese effettuate nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.
Il principio della specializzazione
Ogni stanziamento deve avere una precisa assegnazione ed essere destinato ad uno scopo specifico, al fine di evitare qualsiasi confusione tra i diversi stanziamenti all'atto dell'autorizzazione e dell'esecuzione. Non può essere destinata alcuna spesa né alcuna entrata se non mediante l'imputazione a un articolo del bilancio. Ciò vale anche per le entrate che devono essere precisamente identificate. Qualsiasi storno da capitolo a capitolo è riservato all'autorità di bilancio conformemente alle norme previste nel regolamento finanziario.
Il principio della sana gestione finanziaria
Il regolamento finanziario definisce la sana gestione finanziaria in riferimento ai principi di economia, efficienza ed efficacia. La sua espressione operativa si basa sulla definizione di obiettivi verificabili seguiti attraverso indicatori misurabili, per passare da una gestione basata sui mezzi ad una gestione orientata sui risultati da diffondere, nei quali ha importanza fondamentale il concetto di valutazione durante l'intera fase di realizzazione del programma (ex ante, durante l'esecuzione e ex post).
Il principio della trasparenza
Il regolamento finanziario del 2002 riconosce ufficialmente questo principio per tutto il ciclo del bilancio. Esso si manifesta in particolare attraverso i seguenti obblighi di pubblicazione:
- l'obbligo per la Commissione di pubblicare a titolo provvisorio il bilancio adottato dal presidente del Parlamento europeo (PE) entro un mese dall'adozione prima della pubblicazione ufficiale nella Gazzetta ufficiale (GU), che deve seguire entro due mesi dall'adozione;
- l'obbligo di pubblicare nella GU gli stati finanziari consolidati e le relazioni di gestione (di cui all'articolo 122 RF) elaborate da ciascuna istituzione.
Fonte [1]